Camera Penale di Bari

"Achille Lombardo Pijola"

File download

Verbali e delibere del direttivo
Comunicato “situazione Carceri” La Camera Penale di Bari “Achille Lombardo Pijola”, da sempre attenta alle problematiche della esecuzione penale e soprattutto della condizione dei detenuti nelle carceri, -a fronte di una situazione emergenziale che ricorda, nei numeri e nella drammaticità, quella creatasi nel 2011/2012 che spinse la Corte EDU a emettere, nel gennaio 2013, la famosa sentenza Torreggiani, che sanzionò l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione, evidenzia come il Governo appresta un “pannicello caldo” alla clamorosa ferita che si è aperta nel sistema carcerario e che nega il diritto fondamentale ad una giusta esecuzione della pena da parte della persona condannata; -le misure varate con il decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 sono palesemente insufficienti ed inidonee ad affrontare l’emergenza derivante da una legislazione carcerocentrica e securitaria adottata dal Governo, che in nome di una presunta esigenza di sicurezza, hanno finito per concettualizzare un assioma che è l’esatto contrario di quello che accade nella realtà: più misure alternative abbattono notevolmente ed inesorabilmente il pericolo di recidiva; -mere previsioni, che spostano il momento in cui valutare il periodo di liberazione anticipata, che stabiliscono più incombenti per i già oberati uffici di Sorveglianza, nuove cause di inammissibilità delle istanze presentate dalle persone detenute, non possono considerarsi strumenti adeguati per fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario; -per dare manforte ad un corpo di polizia penitenziaria ormai da anni allo stremo, mille agenti in più, previsione tra l’altro scaglionata in un triennio e senza immediati effetti concreti, tenuto conto dei pensionamenti fisiologici, risultano poca cosa rispetto al numero dei detenuti e all’incremento degli ingressi, mai registrato in tal misura, per esempio nelle Carceri minorili, di fatto poste anche esse in condizioni di grande sofferenza, con ovvie ricadute sotto il profilo della sicurezza; -l’irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento carcerario ed alla tragedia dei fenomeni suicidari, sia dei detenuti che degli agenti della Polizia penitenziaria, rilevata in fasce di età sempre più basse e la cui conta viene drammaticamente e quotidianamente aggiornata, impone alla Camera Penale di Bari di ribadire -che i diritti fondamentali della persona, e, soprattutto, il diritto al rispetto della dignità umana alle persone private della libertà personale, non sono cancellabili nè negoziabili; - che l’ordinamento deve necessariamente rivedere l’intera esecuzione penale, apprestare strumenti idonei per superare la cultura della pena carceraria e consentire, anche nel concreto, una esecuzione della pena secondo i precetti Costituzionali; - che la Magistratura e in particolare la Magistratura di Sorveglianza, deve privilegiare quegli istituti che consentano di coniugare, efficacemente, rieducazione del reo e sicurezza dei cittadini, ed essere pronta ad applicare, in modo esteso, le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia ed a riconoscere benefici penitenziari sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni inumane di detenzione. L’Avvocatura penale, e quella Barese in particolare, sarà sempre vigile, attenta e pronta a monitorare ogni situazione di rischio ed a sostenere ogni iniziativa utile per la salvaguardia della dignità delle persone detenute. Bari, 9.7.2024 Avv. Domenico Di Ciaula Avv. Marisa Savino Segretario Presidente
Segnaliamo il provveddimento del Ministero della Giustizia che chiarisce come non siano dovuti nè il deposito nè i diritti per le copie delle impugnazioni trasmesse a mezzo PDP. Riconosciuta, quindi, l'interpretazione propugnata dall'Unione già lo scorso 11 aprile 2024 nella lettera inviata al Ministro ed al direttore generale degli affari interni del DAG. Restano dovuti il deposito o il versamento dei diritti per le copie delle impugnazioni depositate in via analogica (cartacee o a mezzo pec). Pubblichiamo la nota in proposito dell'Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale con la indicazione de link per poter accedere al provveddiimento.ministeriale. ----- La Camera Penale di Bari
La Giunta dell'unione delle Camere Penali Italiane esprime piena solidarietà alal Camera Penale di Bari "Achielle Lombardo Pijola" condividendo integralmente i contenuti della delibera del 20 maggio 2024.
Tema Carcere (file: 1)
A cura dei professori di diritto penale, processuale penale e costituzionale
Giovedì 19/12/24 presso il Tribunale per i minorenni di Bari sarà inaugurato il Corso di legislazione minorile "un avvocato per il minore”. Prolusione dell’avv Francesco Perchinunno sul tema” L’avvocato baluardo e presidio delle libertà e delle garanzie costituzionali del minore”.
DEPOSITO ATTI PENALI 20251 Il recentissimo decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024 (pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno) ha integralmente sostituito l’art. 3 del precedente d.m. n. 217 del 2023, ridefinendo il quadro delle tempistiche (e delle proroghe) di entrata in vigore delle disposizioni in materia di processo penale telematico. In estrema sintesi, questa la disciplina risultante (che, come detto, è già in vigore). A seguire alcune brevi osservazioni a prima lettura. I. IL DEPOSITO TRAMITE PDP COME REGOLA GENERALE Il comma 1 del nuovo art. 3 d.m. 217/23 (sostituito dal d.m. in commento) prevede, come di consueto, una disciplina a carattere generale ed un articolato sistema di discipline derogatorie. La disciplina generale, entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevede il deposito telematico (ossia esclusivamente a mezzo PDP, escludendo la pec: questo sarà bene precisarlo) come regola quanto agli atti da depositare ai seguenti soggetti: procura presso il tribunale, tribunale, ufficio Gip/Gup, Procura europea, procura generale presso corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. La norma è destinata sia ai soggetti c.d. “interni” (magistrati, personale di segreteria e cancelleria) che a quelli c.d. “esterni” (parti private e difensori), non fa distinzione di fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio, ecc.) o di tipologie di atti, avendo dunque, almeno tendenzialmente, portata generale per tutte le fasi e tutti gli atti del procedimento penale, che pertanto dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere depositati tramite il PDP, salve le eccezioni che seguono. II. LE ECCEZIONI AL DEPOSITO OBBLIGATORIO TRAMITE PDP Dopo aver dettato la regola generale, il testo del citato nuovo art. 3 prevede regole derogatorie sia per i soggetti “interni” che per noi “esterni”. Si tratta di deroghe alquanto diversificate (e di impatto assai più “morbido” per gli “interni”, tali da suscitare le critiche della Giunta UCPI). Visto il predominante interesse, si darà conto solo di quelle applicabili ai difensori. Un primo gruppo di eccezioni (comma 3), per noi soggetti “esterni”, riguarda il deposito, presso il tribunale o l’ufficio Gip/Gup, di «atti, documenti, richieste e memorie», nei procedimenti relativi a misure cautelari (personali e reali) e di impugnazione di sequestro probatorio: in tali casi il 1 Contributo di sintesi dei lavori –allo stato- dell’Osservatorio informatizzazione del processo penale dell’UCPI, redatto dall’avv. Maurizio Bozzaotre, segretario della Camera Penale di Pistoia. Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" 2 deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche (quindi tramite pec o cartaceo). Questo fino al 31 dicembre 2025. Un secondo gruppo di eccezioni (comma 4), per noi “soggetti esterni”, riguarda il deposito di «atti, documenti, richieste e memorie» nei procedimenti di giudizio abbreviato, direttissimo e immediato: anche in tali casi il deposito può farsi con modalità non telematiche (quindi tramite pec o cartaceo). Questo fino al 31 marzo 2025. Altra disciplina (indirettamente) derogatoria riguarda il novero dei soggetti riceventi indicati al comma 5. In sintesi: sino al 31 dicembre 2026, per noi “soggetti esterni”, il deposito di «atti, documenti, richieste e memorie» può avere luogo anche con modalità telematiche (quindi rimane la possibilità di deposito cartaceo o tramite pec) relativamente ai seguenti uffici: giudice di pace, corte di appello, procura generale. Per gli altri soggetti indicati al medesimo comma 5 (procura presso tribunale minorenni, tribunale minorenni, tribunale di sorveglianza, Cassazione, Procura generale presso cassazione), il deposito di «atti, documenti, richieste e memorie» potrà avere luogo anche con modalità telematiche, ma solo previo provvedimento adottato dal Capo Dipartimento dell'innovazione tecnologica del Ministero. In definitiva, per tutti gli atti indirizzati a questi soggetti, l’obbligo di deposito telematico a mezzo PDP scatterà (salvo ulteriori proroghe, ovviamente…) a decorrere dal 1° gennaio 2027. A partire da tale data, per effetto del comma 8, il deposito telematico obbligatorio si applicherà anche ai procedimenti di misure di prevenzione, alla fase di esecuzione penale e ai rapporti con autorità giudiziarie straniere. III. LE MISURE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA NELLA LEGGE DI BILANCIO Strettamente collegata al processo telematico è, per noi soggetti “esterni”, la materia delle spese di giustizia per le copie di atti e documenti contenuti nel fascicolo penale. Nella legge di bilancio 2025, approvata dal Parlamento in via definitiva, sono state modificate alcune previsioni in subiecta materia. In particolare: a) viene modificato l’art. 269 del d.P.R. 115/2002, che adesso prevede che «Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi»; b) è stato inserito l’art. 269-bis che disciplina il “Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale” stabilendo che «Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale», è dovuto il diritto forfettizzato nella misura € 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00 ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali). In attesa dell’entrata a regime del fascicolo informatico a tutti gli effetti, che permetterà ai difensori, a discovery avvenuta, di estrarre gratuitamente ed in autonomia duplicati di atti e Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" 3 documenti, la modifica oggi approvata pare assai opportuna. Come ha rilevato la Giunta UCPI «si abbandona, finalmente, per le trasmissioni telematiche l’anacronistico sistema del calcolo del diritto “a pagina” che - nell’impossibilità attuale di selezionare da remoto le parti di fascicolo di interesse - costringeva chi voleva ottenere presso il proprio studio atti e documenti tramite il TIAP a pagare cospicue cifre per l’intero (comprese parti non di interesse) e, soprattutto, non sarà più dovuta l’irragionevole cifra di € 327,56 per la copia di supporti CD». Fatta la legge, si dovrà vigilare sulla sua corretta e uniforme applicazione sul territorio nazionale, abbandonando quella sorta di “federalismo processuale” che purtroppo affligge il nostro processo penale (telematico e non solo). In tal senso, conclude il comunicato della Giunta, si dovrà porre «particolare attenzione alle trasmissioni di atti e documenti costituiti da poche pagine dei quali, comunque, rimane consentito il rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere». IV. SUL PPT DEL 2025: ALCUNE CONSIDERAZIONI Tornando al quadro normativo dei depositi da effettuarsi ai sensi del nuovo d.m. 206 del 2024, da una prima lettura del provvedimento si possono svolgere alcune brevi considerazioni. 1) ATTI IN UDIENZA: la disciplina sopra tratteggiata riguarda ovviamente i “depositi” di atti e documenti che vengano effettuati “fuori udienza”, mentre per le produzioni/acquisizioni documentali effettuate in udienza dovrebbero senz’altro valere le regole generali. 2) PARTE CIVILE: quanto appena detto vale a maggior ragione per le dichiarazioni di costituzione di parte civile (stante la regola codificata all’art. 78 cpp) e per le relative conclusioni, che ben possono quindi essere depositate (in modo cartaceo, evidentemente) in udienza; rimangono alcune difficoltà operative di una costituzione di p.c. depositata fuori udienza (in PDP) corredata delle relative notifiche di legge, anche se occorre dire che il termine di decadenza fissato, a seconda dei casi, all’udienza preliminare o a quella predibattimentale, risolve in gran parte il problema maggiormente sentito sul punto, ossia il deposito della lista testi, il cui termine è ora “spostato” in avanti, a ritroso dell’udienza dibattimentale. 3) IMPUGNAZIONI: come si è visto, le corti di appello rientrano, fino a tutto il 2026, nel regime derogatorio a “doppio binario” (in realtà nei fatti triplo: PDP, pec e cartaceo). E però le norme relative alle impugnazioni rimangono quelle espressamente previste dall’art. 582 cpp (che ovviamente non viene modificato dal d.m.), che a sua volta prevede il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Stante ciò, relativamente agli appelli contro le sentenze del tribunale, buona regola prudenziale suggerirebbe il deposito dell’atto tramite PDP, mentre per gli atti successivi, una volta che il procedimento si sia incardinato presso la corte, si potranno eventualmente usare anche gli altri “canali” di trasmissione. 4) NOMINE, DENUNCE, QUERELE, ATTI POST 415-BIS: rimangono le regole già in vigore di deposito, da farsi obbligatoriamente ed esclusivamente a mezzo PDP. Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" 4 5) TERZI INTERESSATI: rimangono le criticità, più volte segnalate dall’Unione, relative al deposito di atti e documenti provenienti da terzi interessati (ad esempio, proprietari di beni sequestrati non indagati), o il difficile coordinamento pratico tra modalità telematiche e cartacee di deposito e/o notifica previste ad esempio in materia di citazione del responsabile civile. 6) PROCEDIMENTI “NON AUTORIZZATI”: rimane la criticità “maxima”, ovvero la materiale impossibilità di depositare atti tramite il PDP allorché il procedimento non compaia nella lista di quelli “autorizzati” rispetto a quel difensore. Qui la raccomandazione ai Colleghi è utilizzare ogni mezzo utile (per via telematica o analogica vis-à-vis…) per sollecitare gli uffici giudiziari a provvedere a tale necessario aggiornamento. Il punto è che a volte, soprattutto nelle fasi di “transizione” di un fascicolo da un ufficio ad un altro, non è agevole individuare lo “sportello” cui rivolgersi a tale bisogna, con il rischio di vedersi “rifiutata” ogni richiesta in tal senso. Si spera che col tempo il problema (relativo, va detto, ai fascicoli meno recenti) si riduca sempre più fino ad esaurirsi. Qui forse vale quel che il grande Benedetto Croce diceva a proposito della giovinezza: una gran brutta malattia, che per fortuna col passare del tempo tende a scomparire. Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola"
Pubblichiamo un documento di sintesi sulle modalità di deposito degli atti giudiziari da parte degli avvocati, a seguito del decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024.
Il resoconto ed il report della visita effettuata dal Presidente e dal direttivo presso la casa circondariale di Bari.
© 2025 Camera Penale di Bari - Partita Iva: 93191420723